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Parcelle Architetti per i lavori privati: Contratti professionali tipo per i progetti di architettura per committenza privata e dei piani urbanistici attuativi.

Con l'emanazione del D.L. n.1 del 2012 (Decreto Liberalizzazioni), così come integrato e convertito con la Legge n. 27 del 2012, sono state abolite definitivamente le tariffe professionali (art. 9).

Nell’ambito dei Lavori pubblici, così come precisato dallo stesso CNAPPC nella lettera circolare n. 145/2012, fino all’emanazione da parte dei Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, dell’apposito Decreto congiunto, (in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012), le Stazioni Appaltanti potranno continuare a fare riferimento alle “tariffe professionali” di cui al D.M. 4/4/2001, per determinare l’importo da porre a base di gara.

Per quanto attiene invece ai lavori privati, la determinazione del compenso è lasciata alla libera contrattazione tra il progettista e il cliente.

Il corrispettivo però dovrà essere necessariamente messo nero su bianco in un preventivo di massima, così come espressamente richiesto dal citato Decreto Liberalizzazioni (art. 9 della Legge n. 27/2012).

Ritenendo fondamentale la trasparenza del rapporto tra professionista e committente in fase di affidamento/recepimento di incarico, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ha elaborato un  documento riportante esempi di contratti professionali per i servizi di architettura ed urbanistica per committenza privata.

Secondo il CNAPPC, infatti, “le interpretazioni forzate che ritengono sufficiente l’accordo verbale sono surrettizie: è indispensabile che il professionista iscritto e il committente sottoscrivano un accordo chiaro sulle prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi”, anche perché l’assenza di un preventivo si configura come illecito disciplinare.

L’opportunità di redigere un preventivo risulta, inoltre, necessaria in caso di contenzioso perché, in fase di liquidazione del compenso professionale, l’assenza di un contratto o di un preventivo di massima costituisce un elemento di valutazione negativa da parte del giudice.

È fondamentale quindi, redigere un contratto all’atto di conferimento dell’incarico, nel quale risulti un corrispettivo delle competenze professionali adeguato all’importanza dell’opera, specificando le singole prestazioni di tutte le voci di costo e comprensivo di spese, oneri e contributi; fornendo altresì, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 della L. 27/2012, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.

Si ritiene comunque importante ricordare che il sistema di calcolo dell’onorario è libero, purché esso sia adeguato all’importanza dell’opera. In tal senso può essere utile fare riferimento a dei parametri consolidati, come quelli definiti dalla Legge 143/1949 e dal DM 4 aprile 2001 o dalle nuove tabelle parametriche del DM 140/2012, o comunque ad altri criteri personalizzati, purché il cliente ne sia stato preventivamente informato, sottoscrivendo il preventivo sommario.

 Allegati

Estratto D. L. n. 1/2012

Legge 27/2012

Circolare CNAPPC n. 145/2012

Esempi di contratti professionali

Notizia pubblicata il 5 maggio 2013

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