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Progettazione di impianti tecnologici: Gli Architetti possono progettare gli impianti tecnologici che completano l’edificio. Il Consiglio di Stato con la Sentenza del n. 1552/2013, ha annullato una precedente pronuncia del TAR Lazio, accogliendo un ricorso presentato dall’Ordine degli Architetti di Roma contro una posizione pregiudiziale dell’ISPESL, in merito alle competenze degli Architetti sulla progettazione degli impianti soggetti ad omologazione da parte dello stesso Istituto, oggi confluito in INAIL. Il CdS, con la propria sentenza ha voluto evidenziare due elementi concettuali, contenuti nel Regio Decreto agli artt. 51 e 52 i quali descrivono le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti. In particolare i Giudici rilevano come i concetti di “applicazione della fisica” e di “opere di edilizia civile”, mantengano nel tempo, la propria valenza giuridica essendo direttamente collegati all’evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali per quelle che sono, appunto, le loro applicazioni “in concetto”. In altri termini la sentenza evidenzia come il concetto di “edilizia civile”, include – le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie. – Ne consegue un’estensione di tale concetto – oltre agli ambiti più specificatamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato. Allegati: Notizia pubblicata il 5 maggio 2013 |
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