CERTIFICAZIONE ENERGETICA |
Certificazione energetica degli edifici - adempimenti Il Ministero dello Sviluppo economico con Circolare n. 12976 del 25.06.2013, ha chiarito che a decorrere dal 26 giugno 2013 - data di entrata in vigore del decreto legge 4 giugno 2013 n.63 - č soppresso l'attestato di certificazione energetica (ACE) ed introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE. Per come disposto dall'art. 12 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63, gli Attestati di Prestazione Energetica sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi, pertanto, per essere validi a decorrere dal 26.06.2013 devono essere presentati unitamente ad una copia del documento di riconoscimento del dichiarante. Gli Attestati di Prestazione Energetica, secondo quanto disposto dal paragrafo 8 dell'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 devono essere trasmessi dal Soggetto certificatore, entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al richiedente, alla Regione competente per territorio.
Notizia pubblicata il 26 ottobre 2013 Notizia rieditata il 5 novembre 2013 |
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