Comunicazioni
Ordine
Home > Ordine > Comunicazioni > CERTIFICAZIONE ENERGETICA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Requisiti professionali dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 75/2013 regolamento sui requisiti professionali dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e quindi al rilascio del nuovo attestato di prestazione energetica (APE).

Il DPR 75/2013 stabilisce all’art. 2 comma 3 che “Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.”.

Al citato punto a), tra le Lauree contemplate, risulta anche la Laurea Magistrale in Architettura. Pertanto gli Architetti iscritti all’Albo possono continuare a rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica, già ACE, senza dover frequentare corsi di formazione.

Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Si costituisce così un gruppo di certificatori energetici.

In alternativa, il tecnico può decidere di frequentare uno specifico corso di formazione della durata minima di 64 ore sulla certificazione energetica degli edifici al termine del quale, dopo il superamento di un esame finale, diventa certificatore energetico.

Il corso di formazione è obbligatorio, invece, per tutti i tecnici non abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e per quelli in possesso di lauree e diplomi tecnici così come definiti all’art. 2 comma 4 lettera B. Al termine del corso, anche queste figure professionali diventeranno certificatori energetici.

Per la verifica del possesso dei requisiti di un certificatore energetico consulta lo schema (fonte Edilportale).

Il certificatore energetico dovrà inoltre assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dichiarando nell'APE il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare. Il requisito di terzietà dovrà essere garantito anche rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente che, in ogni caso, non potrà essere né un coniuge nè un parente fino al quarto grado.


D.P.R. n. 75/2013

Schema requisiti

Notizia pubblicata il 26 ottobre 2013

OARC-Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria.
© 2005 Tutti i diritti riservati.
Mappa del Sito - Privacy - Utilità - Credits

Powered by - EC4IT-Engineering Consulting 4 IT

https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz