Sentenza Consiglio di Stato |
Competenze professionali su immobili di interesse storico-artistico: la progettazione e la direzione dei lavori competono agli Architetti. La Sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 pone chiarezza sulla diatriba che da tempo è in atto sull’equiparazione delle competenze fra gli Architetti e gli Ingegneri in merito al restauro degli immobili di interesse storico ed artistico. Sull’argomento si sono confrontati per diversi anni gli ordini professionali, il Ministero dei Beni Culturali e diversi tribunali, con l’intervento anche della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale, discutendo in merito alla conformità del Regio Decreto 2537/1925 alla Direttiva Comunitaria 384/1985 recepita dal D.lgs. 129/1992, in base alla quale, in presenza di determinate condizioni nei percorsi formativi, i titoli di ingegnere e architetto sono parificati. Il Consiglio di Stato attraverso la Sentenza citata, ha concluso che la normativa italiana è conforme alla Direttiva Comunitaria e non implica una discriminazione a danno degli ingegneri italiani. Tale Sentenza è stata accolta con soddisfazione dal CNAPPC che per lungo tempo si è battuto per affermare il principio di carattere culturale connesso ad una “maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito delle attività di restauro e risanamento”. Ciò non esclude la partecipazione di altri tecnici nel processo di realizzazione di interventi su immobili di interesse storico-artistico, ma all'interno di un'attività di supervisione e coordinamento di un professionista Architetto. Sentenza n.21/2014 del Consiglio di Stato Notizia pubblicata il 3 febbraio 2014 Notizia rieditata il 26 marzo 2014
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