REGISTRO PUBBLICO GENERALE |
Opere protette dalla legge sul diritto d’autore: Registro Pubblico Generale. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, con propria nota del 18 dicembre 2013 fornisce indicazioni inerenti il deposito e la successiva registrazione nel Registro Pubblico Generale delle opere di architettura e di ingegneria protette dalla Legge sul diritto d’autore, ex art. 103 Legge 22 aprile 1941, n.633.
Tale Registro Pubblico Generale consta di una Parte I, nella quale è possibile effettuare il deposito dei disegni e dell’opera di architettura, la cui protezione è garantita indipendentemente dalle soluzioni tecniche originali adottate, e di una Parte II, inerente i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che contengono soluzioni originali di problemi tecnici.
Il materiale informativo e i moduli da utilizzare sono disponibili al seguente indirizzo web: http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/dirgenerale/servizioiii/guida/ Notizia pubblicata il 5 febbraio 2014
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